Informazioni.

È la polizza a copertura della responsabilità civile dell’Assicurato verso terzi per danni involontariamente cagionati a cose e/o a soggetti terzi durante lo svolgimento di un’attività imprenditoriale, verso i prestatori di lavoro (dipendenti e non dipendenti) che subiscono un infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

Per terzi si intende qualsiasi persona fisica e giuridica possa subire danni a causa dell’attività dell’azienda, ad esclusione del Legale Rappresentante dell’Assicurato e dei subappaltatori e loro dipendenti.

  1. La garanzia RCT copre i danni non patrimoniali (lesioni personali, danni materiali) cagionati involontariamente dall’Assicurato e prevede danni sia a persone (morte e/o lesioni personali) sia a cose (danneggiamento e distruzione di beni di proprietà di terzi) durante lo svolgimento dell’attività assicurata in polizza. A maggior precisazione si intendono coperti:
    – l’importo che l’Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni causati o cagionati a terzi derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta
    – la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche da fatto doloso di persone delle quali esso deve rispondere
  2. La garanzia RCO, tiene indenne l’Assicurato:
    – dalle rivalse dell’INAIL
    – dagli ulteriori danni richiesti dal prestatore di lavoro infortunato e/o dai suoi eredi ai sensi del Codice Civile

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